Albo Dinamico

Ma cos'è l'Albo dinamico?

La prima risposta che viene alla mente è di definire l'Albo dinamico "un modo moderno di tenere conto degli iscritti all'Ordine". Non c'è dubbio. Infatti, che si tratta di una avanzata procedura tecnologica, ideata dal Presidente Giovanni Maria Righetti, realizzata nel corso del triennio 2006 - 2008, per tenere aggiornata la situazione degli iscritti; procedura innovativa che conferma e rafforza la posizione d'avanguardia guadagnata dall'Ordine di Latina nel panorama delle applicazioni telematiche on-line. La versione attualmente on-line è stata completamente risviluppata dal Consulente informatico W.B.S.S. nel 2014 che ne è l'attuale manutentore. Ma l'Albo dinamico è molto più che questo.
L'Albo dinamico è la testimonianza, concreta e operativa, della capacità dell'Ordine di Latina di coniugare insieme il rispetto degli impegni tradizionali e il tempestivo adeguamento alle esigenze del nuovo che avanza, fornendo lo strumento per rispondere in modo adeguato alla nuova missione istituzionale. Ed infatti, tenere aggiornato l'Albo degli iscritti è compito primario che l'Ordine è tenuto a svolgere - e lodevolmente svolge - sin dal primo giorno della sua ricostituzione nell'immediato dopoguerra. La predisposizione dell'Albo dinamico, però, è anche il tempestivo adeguamento alle normative comunitarie e nazionali sulla correttezza nella libera concorrenza dei professionisti medici e odontoiatri, consentendo a ciascun iscritto, sia di pubblicizzare le proprie capacità professionali negli appositi spazi dell'Albo, sia di verificare la correttezza delle informazioni fornite dai Colleghi. L'Albo dinamico costituisce, altresì, lo strumento di garanzia offerto dall'Ordine al libero utilizzo dei cittadini per ricercare e verificare di persona i titoli e le capacità professionali dei medici e degli odontoiatri ai quali intendono rivolgersi per la cura della propria salute. Per queste caratteristiche l'Albo dinamico si qualifica come la testimonianza emblematica di una continuità d'impegno che è capace di rinnovarsi e di rispondere con tempestività, e con sapienza tecnologica, alle mutate condizioni del sistema sociale circostante; con ciò legittimando pienamente la validità dell'Istituzione come fattore di garanzia per la popolazione e per la serietà della professione medica.

Cerca Medico CTU Civile/Penale in provincia di Latina

Gli elenchi ufficiale dell’Albo dei Consulenti Tecnici Civile e dell’Albo Periti Penale sono riportati sul sito web del Tribunale di Latina. Qualsiasi richiesta di modifica deve essere inoltrata al Tribunale di Latina (paola.gazzelloni@giustizia.it oppure prot.tribunale.latina@giustiziacert.it) e per conoscenza all'Ordine (info@ordinemedicilatina.it oppure ordine@pec.ordinemedicilatina.it).
Competenze previste per legge
Categorie lavorative
Elenco completo dei professionisti CTU
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Medicine non convenzionali
Specializzazioni

Le specializzazioni attualmente censite in Italia sono circa 1.100 e l'esatta denominazione di quelle possedute dagli iscritti è riportata nella scheda personale di ciascuno. Al solo fine di facilitare la selezione di specializzazioni con denominazioni equipollenti od affini, è stato ritenuto opportuno raggrupparle secondo i criteri adottati dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. E' stata però adeguata la denominazione delle specializzazioni utilizzando quella riportata con il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca "Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria" pubblicato in G.U. n.258 del 5 novembre 2005 - Suppl. Ord. n. 176, e successive modificazioni ed integrazioni. (Clicca qui per la lettura del decreto)

Per la sola specializzazione in "Chirurgia Plastica e Ricostruttiva" è stato ritenuto opportuno mantenere la precedente denominazione ora sostituita (vedi Decreto sopra citato) con quella di "Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica". Tale ultima dizione sarà comunque riportata come branca a parte a partire dall'anno accademico 2009 – 2010 nel corso del quale saranno rilasciati i primi diplomi di tale specializzazione.

Le specializzazioni evidenziate in giallo sono state istituite per esigenze del Servizio sanitario nazionale e non godono ancora del riconoscimento da parte degli stati membri dell'Unione Europea in base alla Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005. (Clicca qui per consultare la Direttiva)


AREA MEDICA

Classe Medicina clinica generale

Medicina interna, Geriatria, Medicina dello sport, Medicina termale,Oncologia medica, Medicina di comunità, Medicina d’emergenza-urgenza

Classe Medicina specialistica

Allergologia ed Immunologia clinica, Dermatologia e Venereologia, Ematologia, Endocrinologia e malattie del ricambio, Gastroenterologia, Malattie dell’apparato cardiovascolare, Malattie dell’apparato respiratorio, Malattie infettive, Medicina tropicale, Nefrologia, Reumatologia

Classe Neuroscienze e scienze cliniche del comportamento

Neurofisiopatologia, Neurologia, Neuropsichiatria infantile, Psichiatria

Psicologia clinica. (N.B. Psicologia Clinica è stata abolita per i medici con decreto MIUR 10 marzo 2010 -G.U. n.151 del 01/07/2010- l'ultimo anno accademico di iscrizione valido per i medici è stato il 2006/2007 - sono fatti salvi i diritti acquisiti dei medici specializzati e degli specializzandi iscritti in precedenza)

Classe Medicina clinica dell’età evolutiva

Pediatria


AREA CHIRURGICA

Classe delle Chirurgie generali

Chirurgia Generale,Chirurgia dell’apparato digerente,Chirurgia pediatrica,Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica

Classe delle Chirurgie specialistiche

Ginecologia ed Ostetricia,Neurochirurgia,Ortopedia e traumatologia, Urologia

Classe delle Chirurgie del distretto testa e collo

Chirurgia Maxillo-Facciale,Oftalmologia,Otorinolaringoiatria

Classe delle Chirurgie cardio-toraco-vascolari

Cardiochirurgia, Chirurgia Toracica, Chirurgia Vascolare


AREA SERVIZI CLINICI

Sotto-area dei Servizi clinici diagnostici e terapeutici

Classe della Medicina diagnostica e di laboratorio

Anatomia Patologica,Biochimica Clinica,Microbiologia e Virologia,Patologia Clinica

Classe della diagnostica per immagini e radioterapia

Radiodiagnostica,Radioterapia,Medicina nucleare

Classe dei servizi clinici specialistici

Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva,Audiologia e foniatria,Medicina fisica e riabilitativa,Tossicologia Medica

Classe dei servizi clinici biomedici

Genetica medica,Scienza dell’alimentazione,Farmacologia

Classe delle specializzazioni in odontoiatria

Chirurgia orale, Ortognatodonzia

Sotto-area dei servizi clinici organizzativi e della sanità

Classe della sanità pubblica

Igiene e Medicina Preventiva,Medicina Aeronautica e Spaziale,Medicina del Lavoro,Medicina Legale,Statistica sanitaria

Inoltre, al fine di facilitare la ricerca, alcune specializzazioni sono state raggruppate in ulteriori branche presenti nell'area della "specialistica ambulatoriale interna" convenzionata (SUMAI):

  • Angiologia
  • Audiologia
  • Foniatria
  • Idroclimatologia

Per quanto riguarda le specializzazioni in campo odontoiatrico (branca di Odontostomatologia) queste sono state tutte raggruppate, per una più facile ricerca da parte dell'utente, sotto la denominazione "Odontoiatria" e sono le seguenti, tenendo presente che le uniche scuole di specializzazione oggi attive sono quelle di Chirurgia orale e di Ortognatodonzia.

  • Ortodonzia e gnatologia
  • Odontoiatra e protesi dentaria
  • Odontoiatria e protesi dentale
  • Chirurgia speciale odontostomatologica
  • Chirurgia stomatologica
  • Ortodonzia
  • Odontostomatologia N.O.
  • Odontostomatologia II
  • Stomatologia (malattie della bocca e protesi dentale)
  • Odontoiatria e stomatologia
  • Clinica odontoiatrica e stomatologia
  • Stomatologia e odontoiatria
  • Odontoiatria
  • Odontoiatria e protesi dentale o dentaria
  • Stomatologia
  • Chirurgia odontostomatologica
  • Chirurgia orale
  • Ortognatodonzia
  • Odontognatodonzia
  • Clinica odontoiatrica
  • Odontostomatologia

Latina, 18 febbraio 2011

A cura del Presidente dell'Ordine Giovanni Maria Righetti

Diploma di formazione in medicina generale

Per poter esercitare la professione di medico di medicina generale occorre avere acquisito il diploma di formazione in medicina generale dopo avere frequentato un corso di studi organizzato dalle regioni e attualmente della durata di tre anni. Successivamente, il medico può presentare domanda per essere inserito, sulla base dei titoli posseduti, in una graduatoria regionale che da diritto a partecipare alla assegnazione delle zone carenti di medicina generale. Sono abilitati all’esercizio della medicina generale anche coloro i quali, pur non possedendo tale titolo di studio, hanno ottenuto il diploma di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo entro il 31 dicembre 1994. Non è obbligatorio possedere tale titolo da parte di chi sostituisce il medico di medicina generale per un periodo non superiore a trenta giorni.

Dottorato di ricerca

Il Dottorato di Ricerca è un titolo accademico post lauream. È stato introdotto nel sistema universitario italiano nel 1980 (Legge 21 febbraio 1980, n.28, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382), e rappresenta il più alto grado di istruzione universitaria. Dura 3 anni. Per essere ammessi a un Corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della Laurea specialistica o di un titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. La selezione per l’accesso ai Corsi di Dottorato avviene per concorso pubblico. L’attività formativa del Dottorato, comprensiva di eventuali periodi di studio all'estero e stage presso soggetti pubblici e privati, è finalizzata all'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione e si conclude con l’elaborazione di una tesi finale. La qualifica accademica di Dottore di Ricerca, spettante a chi ha conseguito un dottorato, può dirsi corrispondente al titolo di PhD (acronimo di Philosophiæ Doctor) previsto nei paesi anglosassoni, ed a titoli analoghi presenti in altri paesi. Il Perfezionamento rilasciato dalla Scuola Superiore Sant'Anna e dalla Scuola Normale Superiore di Pisa, nonché il Philosophy Doctorate rilasciato dalla SISSA di Trieste, sono equipollenti per legge al dottorato di ricerca.

Master

Il master universitario è il titolo rilasciato dalle università italiane al termine di «corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente» (ai sensi dell'articolo 3 del decreto MURST 509/1999 e del decreto MIUR 270/2004, e attivati secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 15, della legge n.4 del 14 gennaio 1999). Il master universitario di I livello è rilasciato al termine di corsi a cui si può accedere con la laurea (o titoli legalmente equipollenti, come i diplomi ISEF, o equiparati come titoli accademici stranieri); quello universitario di II livello è rilasciato al termine di corsi a cui si viene ammessi se in possesso di laurea specialistica o magistrale (D.M. 270/2004). Il master universitario ha un preciso riconoscimento legale del titolo in Italia (legge n. 127 del 15 maggio 1997 e decreto n. 509 del 3 novembre 1999) e all’estero. I corsi finalizzati al rilascio del master universitario durano almeno un anno accademico (la maggior parte di quelli attivi è annuale, ma ne esistono biennali, nessuno più lungo), e prevedono la maturazione di almeno 60 crediti formativi universitari.

Libera docenza

Si tratta di laureati che superarono un esame di abilitazione per titoli scientifici e prova didattica. Con tale esame si conseguiva l'abilitazione per una determinata disciplina a svolgere corsi liberi presso le università per cinque anni, al termine dei quali la libera docenza poteva essere definitivamente confermata. La libera docenza fu abolita nel 1970, coloro che ne erano in possesso hanno conservato le loro prerogative compresa quella di fregiarsi del titolo di "Professore".

Medico Psicoterapeuta

Psicoterapeuta è colui (medico o psicologo) che si si occupa della cura di disturbi psicopatologici di diversa gravità che vanno dal modesto disadattamento all'alienazione profonda e possono manifestarsi in sintomi nevrotici oppure psicotici tali da nuocere al benessere di una persona fino ad ostacolarne lo sviluppo causando fattiva disabilità.

Per quanto riguarda i medici, sono autorizzati a svolgere l'esercizio dell'attività psicoterapeutica:

  1. Coloro che, sulla base di una norma transitoria, sono stati autorizzati dall'Ordine a proseguire l'esercizio dell'attività psicoterapeutica in quanto, laureati da almeno 5 anni, hanno dichiarato e dimostrato di possedere una specifica formazione professionale in psicoterapia e di esecitarla ad una data fissata dalla legge (articolo 35 della legge 18 febbraio 1989 n.56).
  2. Coloro che sono in possesso di diploma di corso di specializzazione in psicoterapia attivato presso scuole universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti (articolo 3 della legge 18 febbraio 1989 n.56).

I titoli posseduti e l'articolo della legge in base al quale è autorizzato l'esercizio dell'attività psicoterapeutica sono riportati nella scheda del profilo professionale di ciascun sanitario.

La psicoterapia negli anni si è andata differenziando sempre più dagli orientamenti iniziali generando così un numero estremamente vario e complesso di indirizzi di specializzazioni e di tecniche. Il comportamento di uno psicoterapeuta sarà quindi estremamente diverso, così come le domande che porrà, l'attenzione all'insorgenza del problema rispetto alle aspettative di risoluzione o di remissione del sintomo, saranno utilizzate forme di informazioni e di relazione con il cliente molto varie (silenzio, linguaggio metaforico, informazioni scientifiche e costruzioni filosofiche, contatti corporei e tecniche di respirazione, ecc.).

Pertanto, è importante che lo psicoterapeuta nel suo curriculum descriva analiticamente le competenze possedute e l'aggiornamento continuo delle sue conoscenze.

Esiste un elenco aggiornato ed ufficiale sulle scuole di psicoterapia riconosciute in Italia presso il sito del Ministero dell'Università e della Ricerca. Consultare l'elenco delle scuole riconosciute ha anche il vantaggio di farsi un'idea di quali siano gli orientamenti e tipi di psicoterapie riconosciute.

Medico competente in materia di lavoro

Si definisce “medico competente” il medico, iscritto ad un apposito albo nazionale e in possesso di titoli e requisiti individuati dai decreti legislativi 81/2008 e 106/2009.

Il “medico competente” collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi, è  nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dalla normativa vigente.

Nel presente elenco sono riportati tutti i medici iscritti nell’albo nazionale per i quali l’Ordine ha verificato il possesso dei requisiti richiesti. Gli specifici titoli e requisiti posseduti, suddivisi nelle seguenti cinque categorie, sono riportati dettagliatamente nella scheda del profilo professionale di ciascun sanitario.

Iscritto nell'Albo nazionale dei medici competenti e in possesso dei requisiti per svolgere tale funzione :

  1. ex art. 38, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica)
  2. ex art. 38, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro)
  3. ex art. 38, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 recepito con delibera della Giunta Regionale Lazio n. 6173/1992, rilasciata ai medici che, alla data dell’11 settembre 1991 abbiano svolto per almeno 4 anni l'attività di medico del lavoro)
  4. ex art 38, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (specializzazione in igiene e in medicina preventiva o in medicina legale e dimostrazione di svolgere alla data del 15 maggio 2008 attività di medico competente o di aver svolto tale attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori alla suddetta data)
  5. ex art 38, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza), competenza limitata al settore delle forze armate con esclusione dell'ambito civile.
Medico autorizzato sorveglianza radiazioni ionizzanti

 Il Dlgs 230/95 impone a ogni Datore di lavoro che eserciti attività con l'impiego di radiazioni ionizzanti l'attivazione della sorveglianza medica dei lavoratori, che deve essere svolta, per i lavoratori maggiormente esposti al rischio da radiazioni ionizzanti (Categoria A), dal Medico autorizzato.

Il Medico autorizzato: 

• effettua le visite mediche preventive, periodiche e straordinarie dei lavoratori previste dal Dlgs 230/95 e comunica al Datore di lavoro le risultanze di tali visite in relazione all'idoneità dei lavoratori; 

• effettua l'analisi dei rischi individuali connessi alla destinazione lavorativa e alle mansioni, ai fini della programmazione di indagini specialistiche e di laboratorio atte a valutare lo stato di salute del lavoratore, anche attraverso accessi diretti agli ambienti di lavoro; 

• istituisce e aggiorna i documenti sanitari personali; 

• fornisce la propria consulenza al Datore di lavoro per la messa in atto di infrastrutture e procedure idonee a garantire la sorveglianza medica dei lavoratori esposti, sia in condizioni normali che in caso di esposizioni accidentali o di emergenza.

Possono svolgere la funzione di medici autorizzati ad effettuare la sorveglianza medica dei lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti unicamente gli specialisti in medicina del lavoro, medicina nucleare o radiologia, previo superamento di un esame davanti ad una apposita commissione stabilita dal Ministero del Lavoro e da quello della Previdenza Sociale e quindi iscritti nell’apposito elenco nazionale.

L’elenco dell’Ordine potrebbe non ricomprendere tutti gli iscritti nell’elenco nazionale poiché indica solo coloro che hanno ritenuto opportuno segnalare la loro attività all’Ordine.

Medico con attivita lavortiva equiparata a specializzazione

Tale competenza è riconosciuta dall'articolo 1, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n.175 "Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie" che così recita:

“Il medico non specialista può fare menzione della particolare disciplina specialistica che esercita, con espressioni che ripetano la denominazione ufficiale della specialità e che non inducano in errore o equivoco sul possesso del titolo di specializzazione, quando abbia svolto attività professionale nella disciplina medesima per un periodo almeno pari alla durata legale del relativo corso universitario di specializzazione presso strutture sanitarie o istituzioni private a cui si applicano le norme, in tema di autorizzazione e vigilanza, di cui all'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. L'attività svolta e la sua durata devono essere comprovate mediante attestato rilasciato dal responsabile sanitario della struttura o istituzione. Copia di tale attestato va depositata presso l'ordine provinciale dei medici-chirurghi e odontoiatri. Tale attestato non può costituire titolo alcuno ai fini concorsuali e di graduatoria.”

Pertanto, tale competenza può essere esibita nell'attività libero professionale.

Si porta un esempio per facilitare la comprensione della differenza tra l'esibizione del titolo di medico con attività lavorativa equiparata a specializzazione (1) e quella del titolo di medico in possesso di diploma di specializzazione (2) :

  1. GASTROENTEROLOGIA
  2. SPECIALISTA IN GASTROENTEROLOGIA
Medicine non convenzionali

Sono definite " Medicine non Convenzionali" (MNC) o "Medicine Complementari e Alternative"un ampio gruppo di teorie, metodi, tecniche, prodotti farmaceutici. Tali pratiche vanno esercitate nell'ambito e nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia e dalle previsioni del codice di deontologia medica ("Articolo 15 - Pratiche non convenzionali - Il ricorso a pratiche non convenzionali non può prescindere dal rispetto del decoro e della dignità della professione e si esprime nell’esclusivo ambito della diretta e non delegabile responsabilità professionale del medico. Il ricorso a pratiche non convenzionali non deve comunque sottrarre il cittadino a trattamenti specifici e scientificamente consolidati e richiede sempre circostanziata informazione e acquisizione del consenso. E’ vietato al medico di collaborare a qualsiasi titolo o di favorire l’esercizio di terzi non medici nel settore delle cosiddette pratiche non convenzionali.").

Il loro ruolo e' quello di affiancare la medicina clinica nella promozione e nella tutela della salute. Le medicine e pratiche non convenzionali in elenco, individuate dalla Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri nel 2002, sono le più utilizzate oggi in Italia e nei paesi occidentali e sono di esclusiva competenza e responsabilità professionale del medico. Non sono state finora emanate disposizioni legislative che stabiliscano titoli e requisiti in tale settore. I nominativi riportati in questi elenchi sembrano possedere sufficiente competenza in termini di formazione e/o esperienza per esercitare tali discipline. Nella scheda del profilo professionale di ciascun sanitario è possibile prendere conoscenza del curriculum posseduto.

AGOPUNTURA

metodo diagnostico, clinico e terapeutico che si avvale dell'infissione di aghi metallici in ben determinate zone cutanee (punti e meridiani cutanei), per ristabilire l'equilibrio di uno stato di salute alterato. L'Agopuntura comprende anche la Moxibustione (tecnica di stimolo dei punti di Agopuntura attraverso il calore generato dalla combustione di coni di Artemisia secca) e il martelletto "fior di prugna" (somministrazione di piccoli traumi ripetitivi sui punti di Agopuntura)

FITOTERAPIA

metodo terapeutico basato sull'uso delle piante medicinali o di loro derivati ed estratti opportunamente trattati, uso che può avvenire anche all'interno di un sistema diagnostico-terapeutico sovrapponibile a quello utilizzato dalla medicina convenzionale

MEDICINA AYURVEDICA

metodo diagnostico, clinico e terapeutico che comprende i principi generali della Tradizione medica dell'India, lo studio delle costituzioni dell'uomo (Vata, Pitta e Kapha) e la peculiare farmacoterapia

MEDICINA ANTROPOSOFICA

metodo diagnostico, clinico e terapeutico definito come "ampliamento dell'Arte Medica", formulato all'inizio del XX° secolo dal filosofo austriaco Rudolf Steiner e dal medico olandese Ita Wegman, che si avvale di un metodo conoscitivo, fondato su una propria epistemologia, che guida la ricerca delle leggi che stanno a fondamento delle manifestazioni della vita. La Medicina Antroposofica, sistema terapeutico complesso articolato in varie discipline, comprende anche una farmacologia costituita da medicinali tratti dalla Natura e prodotti con metodi peculiari e da medicinali omeopatici sia unitari, sia complessi in formulazione standard.

MEDICINA OMEOPATICA

metodo diagnostico, clinico e terapeutico, formulato alla fine del XVIII° secolo dal medico tedesco Samuel Hahnemann, basato sulla "Legge dei Simili", che afferma la possibilità di curare un malato somministrandogli una o più sostanze che, in una persona sana, riprodurrebbero i sintomi rilevanti e caratteristici del suo stato patologico, e sulla prescrizione, strettamente individualizzata sul paziente, di medicinali sperimentati secondo la metodologia omeopatica e prodotti per successive diluizioni e succussioni, "unitari" (monocomponente) o "complessi", composti da più ceppi unitari in preparazione magistrale.

MEDICINA TRADIZIONALE CINESE

metodo diagnostico, clinico e terapeutico che comprende i principi generali della Medicina Tradizionale Cinese e la peculiare farmacoterapia.

OMOTOSSICOLOGIA

metodo diagnostico, clinico e terapeutico, derivato dalla Medicina Omeopatica, formulato nella seconda met&agrev; del XX° secolo dal medico tedesco Hans Heinrich Reckweg, che si avvale di una sua caratteristica base teorica e metodologica e di una sua peculiare strategia terapeutica. La parola Omotossicologia deriva dal concetto di "Omotossina" cioè qualsiasi molecola endogena o esogena capace di provocare un danno biologico all'organismo. L'Omotossicologia interpreta la malattia come espressione della lotta fisiologica dell'organismo che tende ad eliminare le "omotossine" e/o come espressione del tentativo dell'organismo di compensare i danni omotossici subiti. La Omotossicologia si avvale di una farmacologia costituita da medicinali omeopatici a bassa (low dose) ed alta diluizione, sia unitari, sia complessi in formulazione standard.

Specifiche competenze/esperienze/abilità/skills possedute dal CTU

I continui avanzamenti della ricerca scientifica in medicina, avvenuti in particolar modo negli ultimi 30, hanno provocato una crescita tumultuosa dei saperi e delle competenze in medicina con la conseguenza che il professionista ha acquisito con sempre più frequenza specifiche competenze “acquisite sul campo”, alle quali in molti casi non corrisponde un titolo accademico o di studio legalmente riconosciuto che identifichi in maniera esatta, anche da parte del magistrato, dell'avvocato oppure del cittadino, il settore ultra specialistico di riferimento. Premesso che qualsiasi “specifica competenza acquisita sul campo” deve, comunque, essere sempre esercitata nell'ambito della "medicina clinica basata sulla conoscenza scientifica", per la quale il medico ha ottenuto dallo Stato l'abilitazione all'esercizio della professione, l'Ordine dei Medici di Latina ha provveduto alla possibilità di segnalare tali attività da parte dell'iscritto mediante un'apposita modulistica secondo le regole dell'autocertificazione e di pubblicarle nella scheda del medico presente nel sito www.ctumedicilatina.it. Gli elementi da riportare sulla scheda notizie per ciascuna attività sono i seguenti:

a) formazione e aggiornamento

b) esperienza pratica

c) prestazioni fornite, attrezzature possedute, organizzazione del lavoro, ecc.

d) Presentazione di un curriculum vitae dedicato alla competenza specifica in esame

Lista Professionisti Medici Chirurghi e Professionisti Odontoiatri CTU

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